La Suprema Corte nella causa che vedeva contrapposte le società titolari di diversi marchi denominativi e/o figurativi contenenti il nome “Fiorucci” e lo stilista Elio Fiorucci con riguardo all’utilizzo del marchio “Love Therapy by Fiorucci Elio con sentenza n. 10826 depositata il 25 maggio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dichiarando quanto segue:
Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri.
L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.
Per quanto sopra l’impiego del nome Fiorucci all’interno del marchio LOVE THERAPHY risulterebbe non meramente descrittivo dell’attività svolta e comporterebbe un rischio di agganciamento e di confusione con il marchio della Edwin.
Per quanto sopra, prima di cedere un marchio corrispondente al proprio patronimico, risulta particolarmente importante valutare che in un futuro ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter più utilizzare tale patronimico nell’attività d’impresa in particolare se il settore di attività rimane il medesimo.
Chi registra il proprio patronimico come marchio e poi lo cede a terzi infatti può ancora utilizzare il proprio patronimico il relazione alle proprie attività professionali, ma solo in funzione descrittiva e solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.