La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Milano lo scorso 7 giugno ha emesso una nuova sentenza in relazione ai diritti di utilizzazione di alcuni filmati pubblicitari fatti realizzare dalla BMW Italia S.p.A.
La vertenza era stata avviata dalla società produttrice dei video e dall’autore dei medesimi, che ritenevano che i video da essi realizzati su commissione di BMW fossero stati modificati e diffusi su internet senza la loro autorizzazione e lamentavano anche il fatto che dal video fossero stati eliminati i loro nomi in lesione dei loro diritti morali, e chiedevano pertanto a BMW il risarcimento del danno.
BMW dal canto suo affermava di aver acquisiti i diritti di sfruttamento economico dei video e citando una sentenza precedendone faceva presente che nei video pubblicitari l’obbligo all’indicazione dei nomi degli autori viene meno a causa della natura e della durata limitata dei video stessi.
Nella sentenza il Tribunale ha stabilito innanzitutto che la BMW aveva commissionato la realizzazione dei filmati, e che tali accordi dovessero essere ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, secondo il quale l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale relativi all’opera dell’ingegno commissionata.
Dal momento che gli accordi fra le parti erano conclusi oralmente, i giudici hanno preso in esame le fatture relative ai filmati, dalle quali risultava chiaramente il riferimento alla cessione dei diritti e alla divulgazione dei video via internet, pertanto i giudici hanno riconosciuto che la BMW aveva acquisito pieni diritti di sfruttamento economico delle opere, anche su internet.
Il tribunale ha inoltre stabilito che la BMW possedeva il legittimo diritto alla modifica dei filmati, in quanto la legge sul diritto d’autore consente al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria la rielaborazione dell’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’onore e la reputazione dell’autore.
Alla luce di quanto precede, la sentenza rigetta le pretese attoree di risarcimento del danno per l’utilizzo dei video su internet e la modifica degli stessi.
In relazione invece alla violazione dei diritti morali degli autori derivanti dall’omissione del nome degli Autori i Giudici riconoscono invece le ragioni degli autori stessi.
I Giudici rilevano infatti delle significative differenze rispetto ai precedenti giurisprudenziali e in particolare rileva che la lunghezza dei video di 7-10 minuti era tale da consentirne l’inserimento senza problematiche tecniche.
La BMW viene quindi condannata al risarcimento del danno conseguente alla violazione dei diritti morali (pari a 1/3 del prezzo dei video), e la stessa BMW viene inibita dal pubblicare i video per intero senza la menzione dell’autore